CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Compilazione / Verbale operatorio

 

Nella cartella clinica deve essere sempre riportata la copia del verbale operatorio.
La circolare 900.2/2.7/190 del 14 marzo 1996 del Ministero della Sanità prevede che il registro operatorio, ossia il verbale di ogni intervento, costituisca parte integrante e rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà sempre essere compresa una copia di tale verbale qualunque siano le modalità della sua tenuta. Il Direttore dell’Unità operativa è direttamente responsabile della corretta compilazione, della tenuta e della conservazione del registro operatorio.
In analogia al contenuto di ogni altra refertazione, il registro operatorio deve riportare: il numero del verbale, il numero identificativo del ricovero del paziente, il codice dell’Unità operativa chirurgica, il codice dell’Unità operativa del ricovero del paziente, le codifiche delle procedure eseguite in funzione della compilazione della Scheda di dimissione .
I requisiti formali del verbale operatorio sono:
· l’indicazione della data, dell’ora di inizio e dell’ora della fine dell’atto operatorio
· l’indicazione dei nomi dei chirurghi operatori
· la diagnosi preoperatoria e la diagnosi di riscontro dopo l’intervento
· il tipo di anestesia praticata e i nominativi dei medici anestesisti
· il nominativo dello strumentista o del personale di sala
· la descrizione chiara e particolareggiata della procedura attuata e dei materiali usati
· la sottoscrizione del verbale da parte del primo operatore.

Secondo V.Cirese il registro ospedaliero degli interventi operatori č da considerare -atto pubblico- per la sua idoneitā a documentare fatti inerenti all'attivitā dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti.

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