CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Compilazione / Verbale operatorio
Nella cartella clinica deve essere sempre riportata la
copia del verbale operatorio.
La circolare
900.2/2.7/190 del 14 marzo 1996 del Ministero della Sanità prevede
che il registro operatorio, ossia il verbale di ogni intervento, costituisca
parte integrante e rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà
sempre essere compresa una copia di tale verbale qualunque siano le modalità
della sua tenuta. Il Direttore dell’Unità operativa è direttamente
responsabile della corretta compilazione, della tenuta e della conservazione
del registro operatorio.
In analogia al contenuto di ogni altra refertazione, il registro operatorio
deve riportare: il numero del verbale, il numero identificativo del ricovero
del paziente, il codice dell’Unità operativa chirurgica, il codice
dell’Unità operativa del ricovero del paziente, le codifiche delle
procedure eseguite in funzione della compilazione della Scheda di dimissione
.
I requisiti formali del verbale operatorio sono:
· l’indicazione della data, dell’ora di inizio e dell’ora
della fine dell’atto operatorio
· l’indicazione dei nomi dei chirurghi operatori
· la diagnosi preoperatoria e la diagnosi di riscontro dopo l’intervento
· il tipo di anestesia praticata e i nominativi dei medici anestesisti
· il nominativo dello strumentista o del personale di sala
· la descrizione chiara e particolareggiata della procedura attuata e
dei materiali usati
· la sottoscrizione del verbale da parte del primo operatore.
Secondo V.Cirese il registro ospedaliero degli interventi operatori č da considerare -atto pubblico- per la sua idoneitā a documentare fatti inerenti all'attivitā dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti.